Articolo 2209 del Codice civile

Art. 2209.

(Procuratori).

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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