Articolo 631 del Codice civile

Art. 631.

(Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita'.

Tuttavia e' valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra piu' persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed e' pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra piu' enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate piu' persone in modo alternativo e non e' stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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