Articolo 855 del Codice civile

Art. 855.

(Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento).

Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitu' imposte nel piano stesso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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