Articolo 1406 del Codice civile

Art. 1406.

(Nozione).

Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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