Articolo 2190 del Codice civile

Art. 2190.

(Iscrizione d'ufficio).

Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con decreto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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