Articolo 2529 del Codice civile
Art. 2529.
(( (Acquisto delle proprie quote o azioni).))((L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.))
(( (Acquisto delle proprie quote o azioni).))((L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.))
2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-12-21, n. 201202763Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di aggiudicazione·
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- sentenze non definitive·
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- valutazione delle polizze fideiussorie·
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- violazione del disciplinare di gara