Articolo 1436 del Codice civile

Art. 1436.

(Violenza diretta contro terzi).

La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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