Articolo 480 del Codice civile

Art. 480.

(Prescrizione).

Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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