Articolo 480 del Codice civile
Art. 480.
(Prescrizione).
Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.
(Prescrizione).
Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.
2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-01-31, n. 202300090Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 1310 c.c.·
- art. 13 comma 6-bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115·
- art. 2935 c.c.·
- art. 3 del Reg. CE 2988/95·
- art. 460 c.c.·
- art. 480 c.c.·
- art. 481 c.c.·
- art. 8-quater e 8-quinquies del DL 5/2009·
- art. 8-ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5·
- bilanciamento tra certezza del diritto ed effettività della tutela·
- compensazione con aiuti PAC·
- diritto dell'Unione Europea·
- disapplicazione di sentenze passate in giudicato·
- disapplicazione norme interne·
- giudicato amministrativo·
- interessi moratori·
- intimazione di pagamento·
- legittimazione passiva·
- mancato trasferimento del debito·
- prelievo supplementare·
- prescrizione del debito·
- presunzione di accettazione dell'eredità·
- principio di leale cooperazione·
- quote latte·
- rateizzazione del debito·
- regime europeo delle quote latte·
- sospensione della prescrizione