Articolo 871 del Codice civile
Art. 871.
(Norme di edilizia e di ornato pubblico).
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresi' le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localita' sismiche.
(Norme di edilizia e di ornato pubblico).
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresi' le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localita' sismiche.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-12-30, n. 202410444Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- art. 16 Nta·
- art. 2697 c.c.·
- art. 28 d.p.r. 495/1992·
- art. 2 d.l.vo 285/1992·
- art. 3 l. 241/1990·
- art. 879 c.c.·
- art. 8 l. 447/1995·
- compensazione spese legali·
- distanze tra costruzioni·
- doppia tutela diritto di proprietà·
- inquinamento acustico·
- opere amovibili·
- permesso di costruire
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-02, n. 202301148Provvedimento:Leggi di più...- Abuso edilizio·
- Annullamento permesso di costruire·
- Atto dovuto·
- Autotutela·
- Buona fede·
- Interesse pubblico·
- Legittimo affidamento·
- Motivazione provvedimento·
- Partecipazione procedimentale·
- Responsabilità del proprietario·
- Sanzioni edilizie·
- Servitù·
- Usucapione·
- Violazione distanze·
- Violazione norme edilizie