Articolo 871 del Codice civile

Art. 871.

(Norme di edilizia e di ornato pubblico).

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresi' le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localita' sismiche.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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