Articolo 1446 del Codice civile

Art. 1446.

(Annullabilita' nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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