Articolo 2110 del Codice civile

Art. 2110.

(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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