Articolo 1156 del Codice civile
Art. 1156.
(Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri).
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
(Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri).
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.