Articolo 2692 del Codice civile
Art. 2692.
(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.