Articolo 1962 del Codice civile
Art. 1962.
(Durata dell'anticresi).
L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.
Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
(Durata dell'anticresi).
L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.
Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-05, n. 201502246Provvedimento:Leggi di più...- art. 105 c.p.a.·
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