Articolo 2420 del Codice civile

Art. 2420.

(( (Sorteggio delle obbligazioni).))((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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