Articolo 648 del Codice civile

Art. 648.

(Adempimento dell'onere).

Per l'adempimento dell'onere puo' agire qualsiasi interessato.

Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorita' giudiziaria puo' pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione e' stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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