Articolo 37 del Codice civile

Art. 37.

(Fondo comune).

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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