Articolo 746 del Codice civile

Art. 746.

(Collazione d'immobili).

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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