Articolo 746 del Codice civile
Art. 746.
(Collazione d'immobili).
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
(Collazione d'immobili).
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.