Articolo 1100 del Codice civile
Art. 1100.
(Norme regolatrici).
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
(Norme regolatrici).
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-23, n. 202401827Provvedimento:Leggi di più...- abuso del diritto·
- accertamento di conformità·
- carenza di presupposti per il rilascio del permesso di costruire·
- comunione legale tra coniugi·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- decadenza dall'impugnazione degli atti amministrativi·
- doppia conformità·
- error in iudicando e in procedendo·
- irricevibilità del ricorso per tardività·
- legittimazione ad ottenere il titolo abilitativo·
- permesso di costruire in sanatoria·
- produzione documentale nel processo amministrativo·
- prova della conoscenza del provvedimento·
- spese processuali·
- violazione art. 41 c.p.a.
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-26, n. 202307333Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- art. 11 bis l.r. n. 14/2009·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese·
- deroga alle norme urbanistiche·
- eliminazione barriere architettoniche·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimità del titolo edilizio·
- permesso di costruire·
- Piano casa·
- sospensione dei lavori·
- trasparenza e buona amministrazione·
- tutela dei diritti dei terzi·
- vincolo di inedificabilità·
- violazione delle distanze minime tra fabbricati·
- volume tecnico