Articolo 2504 quater del Codice civile

Art. 2504-quater.

(( (Invalidita' della fusione).))((Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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