Articolo 268 del Codice civile

Art. 268.

(Provvedimenti in pendenza del giudizio).

Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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