Articolo 268 del Codice civile
Art. 268.
(Provvedimenti in pendenza del giudizio).
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
(Provvedimenti in pendenza del giudizio).
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.