Articolo 1338 del Codice civile
Art. 1338.
(Conoscenza delle cause d'invalidita').
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.
(Conoscenza delle cause d'invalidita').
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.
4. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-04-24, n. 202307082Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di bando·
- art. 4 DPR 9.5.1994 n. 487·
- art. 60 c.p.a.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concorso pubblico·
- esclusione dalla partecipazione·
- inammissibilità del ricorso·
- limite di età·
- misure cautelari·
- modalità telematiche di presentazione delle domande·
- principio di buona fede·
- requisiti di partecipazione·
- termine perentorio di presentazione delle domande·
- tutela degli interessi legittimi
5. TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-03-09, n. 202300738Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 1337 e 1338 c.c.·
- art. 21-quinquies L. 241/1990·
- art. 60 c.p.a.·
- carenza sopravvenuta di interesse·
- compensazione delle spese·
- danno emergente·
- danno professionale·
- improcedibilità del ricorso·
- indennizzo per lesione da atto legittimo·
- lucro cessante·
- reintegrazione in forma specifica·
- risarcimento del danno ex art. 124 c.p.a.·
- sospensione dell'efficacia