Articolo 1682 del Codice civile
Art. 1682.
(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.