Articolo 1682 del Codice civile

Art. 1682.

(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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