Articolo 1258 del Codice civile

Art. 1258.

(Impossibilita' parziale).

Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e' rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche' dal perimento totale della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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