Articolo 2712 del Codice civile

Art. 2712.

(Riproduzioni meccaniche).

Le riproduzioni fotografiche ((, informatiche))o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2005

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