Articolo 2712 del Codice civile
Art. 2712.
(Riproduzioni meccaniche).
Le riproduzioni fotografiche ((, informatiche))o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.
(Riproduzioni meccaniche).
Le riproduzioni fotografiche ((, informatiche))o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.