Articolo 1381 del Codice civile
Art. 1381.
(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.