Articolo 1381 del Codice civile
Art. 1381.
(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-03, n. 202400112Provvedimento:Leggi di più...- art. 1225 c.c.·
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