Articolo 1720 del Codice civile
Art. 1720.
(Spese e compenso del mandatario).
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
(Spese e compenso del mandatario).
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202201829Provvedimento:Leggi di più...- art. 18 decreto-legge n. 67/1997·
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