Articolo 1720 del Codice civile

Art. 1720.

(Spese e compenso del mandatario).

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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