Articolo 481 del Codice civile

Art. 481.

(Fissazione di un termine per l'accettazione).

Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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