Articolo 1136 del Codice civile

Art. 1136.

(Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni).

L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.((283))

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.((283))

L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.

--------------AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio". --------------AGGIORNAMENTO (283)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".
Entrata in vigore il 10 giugno 2019

Sentenze338


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2021, n. 9839
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    • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2005, n. 4806
      Provvedimento:
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      • 3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-23, n. 202400106
        Provvedimento:
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        • annullamento provvedimenti amministrativi·
        • art. 1120 c.c.·
        • art. 1136 c.c.·
        • art. 2 legge 13/1989·
        • autorizzazione paesaggistica·
        • barriere architettoniche·
        • consenso assemblea condominiale·
        • diritti dei condomini·
        • disabilità e superamento barriere architettoniche·
        • giurisprudenza amministrativa·
        • legittimità amministrativa·
        • permesso di costruire·
        • principio di solidarietà sociale·
        • realizzazione ascensore·
        • tutela dei diritti soggettivi·
        • tutela delle parti comuni condominiali

      • 4. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-01-19, n. 202400084
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        • annullamento permesso di costruire·
        • autotutela amministrativa·
        • cessata materia del contendere·
        • compatibilità con il piano operativo·
        • compensazione delle spese processuali·
        • consenso condominiale·
        • degrado edilizio·
        • distanze minime tra edifici·
        • interesse al ricorso·
        • legittimazione ad agire·
        • misure di salvaguardia·
        • permesso di costruire·
        • regolamento edilizio comunale·
        • sospensione del provvedimento amministrativo·
        • violazione delle distanze

      • 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-28, n. 202401947
        Provvedimento:
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        • accertamento di conformità·
        • art. 112 c.p.c.·
        • art. 11 DPR 380/2001·
        • art. 75 DPR 445/2000·
        • cubatura residua·
        • difetto di istruttoria·
        • eccesso di potere·
        • giurisprudenza amministrativa·
        • legittimità del provvedimento amministrativo·
        • onere della prova·
        • permesso di costruire·
        • principio di ragione più liquida·
        • sopraelevazione·
        • vincolo unilaterale
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