Articolo 2001 del Codice civile

Art. 2001.

(Rinvio a disposizioni speciali).

Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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