Articolo 2444 del Codice civile
Art. 2444.
(( (Iscrizione nel registro delle imprese).))((Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'.))
(( (Iscrizione nel registro delle imprese).))((Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'.))
Sentenze • 5
1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-01-07, n. 202100134Provvedimento:Leggi di più...- aumento di capitale sociale·
- compensazione delle spese di giudizio·
- decadenza dalla domanda di finanziamento·
- eccesso di potere·
- interpretazione delle clausole di esclusione·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- legittimo affidamento·
- principio di massima partecipazione·
- requisiti di affidabilità economico-finanziaria·
- violazione delle norme del bando di selezione
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-07-22, n. 201027760Provvedimento:Leggi di più...- atto tra vivi·
- aumento di capitale sociale·
- concorso pubblico·
- conferimenti in natura·
- consenso alla cancellazione dell'ipoteca·
- criteri di valutazione delle prove scritte·
- diritto amministrativo·
- diritto delle società·
- diritto di recesso·
- discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
- ipoteca·
- legato di usufrutto con facoltà di vendita·
- legittimità degli atti amministrativi·
- liquidazione della quota sociale·
- normativa in materia di successione·
- nullità e gravi insufficienze·
- omogeneità di valutazione·
- principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione·
- sindacabilità del giudizio della commissione