Articolo 1907 del Codice civile

Art. 1907.

(Assicurazione parziale).

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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