Articolo 2163 del Codice civile
Art. 2163.
(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita' e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita' e qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita', qualita' e stato d'uso.
(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita' e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita' e qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita', qualita' e stato d'uso.
Sentenze • 3
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-09-21, n. 201200296Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- concessione edilizia·
- concessione in sanatoria·
- denuncia di inizio attività (DIA)·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- diritto urbanistico·
- eccesso di potere·
- imparzialità amministrativa·
- servitù prediali·
- silenzio assenso·
- trasparenza amministrativa·
- violazione art. 70 l. p. n. 13/1997