Articolo 1992 del Codice civile

Art. 1992.

(Adempimento della prestazione).

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche se questi non e' il titolare del diritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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