Articolo 2204 del Codice civile
Art. 2204.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.