Articolo 2053 del Codice civile
Art. 2053.
(Rovina di edificio).
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
(Rovina di edificio).
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-28, n. 202312825Provvedimento:Leggi di più...- annullamento determine dirigenziali·
- compensazione delle spese processuali·
- delibera consiliare·
- legittimazione passiva·
- obbligo di manutenzione delle acque pluviali·
- regolamento edilizio·
- responsabilità del proprietario per danni a terzi·
- travisamento dei fatti
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202309544Provvedimento:Leggi di più...- Art. 115 c.p.c.·
- Art. 2087 c.c.·
- Dipendenza infermità da causa di servizio·
- D.P.R. n. 37/2009·
- D.P.R. n. 90/2010·
- Misure di protezione·
- Nesso causale uranio impoverito·
- Oncogenicità·
- Onere probatorio·
- Probabilità statistica·
- Responsabilità Amministrazione Difesa·
- Sindacato giudice amministrativo·
- Valutazione Comitato Verifica