Articolo 2053 del Codice civile

Art. 2053.

(Rovina di edificio).

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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