Articolo 2952 del Codice civile

Art. 2952.

(Prescrizione in materia di assicurazione).

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennita'.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze159


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2010, n. 3947
    Provvedimento:
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    • 3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-01-27, n. 202200055
      Provvedimento:
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      • art. 16 L.R. n. 5/2016·
      • art. 1957 c.c.·
      • art. 2952 c.c.·
      • art. 7 e 8 l. n. 241/1990·
      • Black List dei fideiussori inaffidabili·
      • carenza di interesse ad agire·
      • determinazione regionale di esclusione dalle garanzie·
      • improcedibilità del ricorso·
      • Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/2016·
      • legittimità costituzionale delle leggi regionali·
      • revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa·
      • violazione dei diritti partecipativi

    • 4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-12-17, n. 202100828
      Provvedimento:
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      • annullamento di determinazione regionale·
      • Black List dei fideiussori inaffidabili·
      • carenza di interesse ad agire·
      • concorrenza e libera prestazione di servizi·
      • difetto di istruttoria e motivazione·
      • eccesso di potere·
      • estinzione della polizza ex art. 1957 c.c.·
      • fallimento del fideiussore·
      • improcedibilità del ricorso·
      • interesse legittimo·
      • Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/2016·
      • legittimità costituzionale delle leggi regionali·
      • misure cautelari·
      • principio di effettività delle misure amministrative·
      • revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa·
      • sospensione delle garanzie finanziarie·
      • violazione art. 16 L.R. n. 5/2016·
      • violazione art. 21bis l. n. 241/1990·
      • violazione art. 2952 c.c.

    • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-26, n. 202007438
      Provvedimento:
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      • adeguatezza·
      • art. 1892 Cod. Civ.·
      • art. 1893 Cod. Civ.·
      • art. 1895 Cod. Civ.·
      • art. 1913 Cod. Civ.·
      • art. 1914 Cod. Civ.·
      • art. 1915 Cod. Civ.·
      • art. 2936 Cod. Civ.·
      • art. 2952 Cod. Civ.·
      • art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016·
      • art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016·
      • claims made·
      • concorrenza tra imprese·
      • continuità assicurativa·
      • criteri di valutazione delle offerte·
      • diritti degli assicurati·
      • favor partecipationis·
      • non discriminazione·
      • obblighi degli assicuratori·
      • par condicio competitorum·
      • prescrizione·
      • principio di trasparenza e pubblicità·
      • procedura di gara·
      • proporzionalità·
      • requisiti tecnici di partecipazione·
      • responsabilità civile professionale·
      • retroattività delle garanzie assicurative·
      • sindacato di legittimità delle scelte amministrative·
      • usucapione
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