Articolo 41 del Codice civile

Art. 41.

(Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio).

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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