Articolo 1979 del Codice civile
Art. 1979.
(Poteri dei creditori cessionari).
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
(Poteri dei creditori cessionari).
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.