Articolo 1465 del Codice civile

Art. 1465.

(Contratto con effetti traslativi o costitutivi).

Nei contratti che trasferiscono la proprieta' di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche' la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa e' stata individuata.

L'acquirente e' in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilita' e' sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze24


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13294
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    • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-12-05, n. 202200205
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      • art. 133 c.p.a.·
      • art. 29 c.p.a.·
      • art. 77 c.p.a.·
      • beni patrimoniali indisponibili·
      • cambio di destinazione d'uso·
      • certificato di agibilità·
      • concessione di beni pubblici·
      • giurisdizione amministrativa·
      • illegittimità della concessione·
      • inadempimento contrattuale·
      • invalidità del contratto·
      • mancata conformità urbanistica·
      • prova documentale·
      • regolamento di giurisdizione·
      • responsabilità amministrativa·
      • rimborso degli investimenti·
      • riparto della giurisdizione·
      • risoluzione del contratto

    • 4. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-03-30, n. 202100281
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      • Annullamento atti amministrativi·
      • art. 196, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006·
      • art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020·
      • art. 216 D.Lg.vo n. 152/2006·
      • art. 25 D.L. n. 137/2020·
      • art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003·
      • Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)·
      • Chiusura negativa del procedimento·
      • Concessione demaniale·
      • Destinazione urbanistica·
      • Difetto di istruttoria·
      • Diritto amministrativo·
      • Eccesso di potere·
      • oscuramento della ragione sociale·
      • Parere negativo·
      • Parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali·
      • Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti·
      • Proprietà immobiliare·
      • Recupero rifiuti non pericolosi·
      • Regolamento Urbanistico·
      • Sospensione necessaria del processo penale·
      • spese di lite·
      • Violazione art. 10 e 10 bis L. n. 241/1990

    • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2021-03-02, n. 202100291
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      • annullamento atti di gara·
      • appalti pubblici·
      • art. 60 cod. proc. amm.·
      • attività interpretativa della stazione appaltante·
      • concorso pubblico·
      • disciplinare di gara·
      • errore materiale·
      • esclusione da gara·
      • graduatoria finale·
      • interpretazione delle offerte·
      • parità di trattamento tra operatori economici·
      • principio di immodificabilità dell'offerta·
      • rimedi in materia di appalti pubblici·
      • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
      • tutela della concorrenza
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