Articolo 1673 del Codice civile
Art. 1673.
(Perimento o deterioramento della cosa).
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.
(Perimento o deterioramento della cosa).
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.
1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-11-08, n. 201302688Provvedimento:Leggi di più...- Cassa Integrazione Guadagni (CIGO)·
- eccesso di potere·
- garanzia per difformità e vizi dell'opera·
- giurisdizione del Giudice Amministrativo·
- interesse legittimo·
- non imputabilità della sospensione dell'attività·
- responsabilità dell'appaltatore·
- sequestro giudiziario·
- sospensione dei lavori·
- violazione della legge 241/90