Articolo 2327 del Codice civile
Art. 2327.
(Ammontare minimo del capitale).
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila))euro.
------------AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
(Ammontare minimo del capitale).
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila))euro.
------------AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.