Articolo 2327 del Codice civile

Art. 2327.

(Ammontare minimo del capitale).

La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila))euro.

------------AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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