Articolo 1727 del Codice civile
Art. 1727.
(Rinunzia del mandatario).
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
(Rinunzia del mandatario).
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307767Provvedimento:Leggi di più...- art. 75 D.P.R. n. 445/2000·
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