Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307767

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307767
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307767
Data del deposito : 16 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2023

N. 07767/2023REG.PROV.COLL.

N. 07766/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7766 del 2020, proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Puglia, Molise, Basilicata - Ufficio Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola, udito per l’appellata l’avvocato G C e preso atto delle conclusioni dell’appellante formulate con apposita memoria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con appello notificato il 30 settembre 2020 e depositato in data 8 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugnava la sentenza -OMISSIS- del T.A.R. Molise, sez. I, pubblicata il 10 marzo 2020, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- avverso il provvedimento di diniego del rinnovo del patentino n. -OMISSIS- richiesto per la continuazione della vendita di generi di monopolio presso il -OMISSIS-, sito nella città di Termopoli.

Il giudice di primo grado ha annullato l’impugnato provvedimento di diniego poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente motivato il rigetto sulla base degli effetti decadenziali già maturati ai sensi dell’art.75 D.P.R. n. 445/2000 in danno della -OMISSIS- a causa di una dichiarazione mendace resa in una precedente istanza di rinnovo del patentino, peraltro poi oggetto di rinuncia, da ritenersi non opponibile in ragione dell’autonomia che contraddistinguerebbe il secondo procedimento instaurato dall’interessata con la presentazione della seconda istanza di contenuto analogo (ma non identico) alla prima e definita con il provvedimento di cui l’adito T.A.R. ha decretato l’annullamento.

Ed invero, con riguardo alla prima istanza di rinnovo presentata il 24 aprile 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si era espressa in senso sfavorevole poiché aveva riscontrato l’esistenza di debiti tributari e, più in generale, erariali non dichiarati a carico della società interessata. Rinvenendo, quindi, i presupposti per la decadenza dai benefici economici sancita dall’art.75 D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di rinnovo con provvedimento -OMISSIS- del 22 novembre 2018 che la -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.A.R. Molise.

Nell’ambito di siffatto giudizio, l’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza n.7/2019 del 10 gennaio 2019.

Dopo di che, la -OMISSIS- presentava in data 19 novembre 2018 una seconda (e nuova) istanza di rinnovo, documentando l’avvenuto pagamento dei debiti fiscali non dichiarati e precedentemente riscontrati dall’Amministrazione.

Con provvedimento n. 91 del 18 marzo 2019, anche questa seconda istanza veniva rigettata, in ragione degli effetti decadenziali scaturenti dalla mendace dichiarazione resa dalla società nella prima istanza di rinnovo.

La -OMISSIS-, allora, impugnava anche il predetto provvedimento di diniego con apposito ricorso che il T.A.R. Molise, con la pronuncia della richiamata sentenza in questa sede appellata, ha accolto in ragione: 1) dell’autonomia che contraddistinguerebbe il secondo procedimento avviato con la presentazione dell’ulteriore e nuova istanza di rinnovo del 19 novembre 2018 e che, quindi, renderebbe il procedimento stesso insensibile all’esito ( rectius , alla decadenza) del primo procedimento di rinnovo; 2) della dedotta carenza di motivazione sul piano tanto dell’avvenuto pagamento dei debiti fiscali sussistenti, quanto della mancata ponderazione degli interessi coinvolti, essendo l’Amministrazione tenuta ad operare, ogniqualvolta rinvenga pendenze fiscali non dichiarate, una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso prima di decretare la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione sancita dall’art.75 D.P.R. n.445/2000, in ossequio al principio di proporzionalità, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo sanzionatorio.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva appello, domandando la riforma della predetta sentenza per i seguenti motivi:

1. – erronea valutazione dei presupposti di fatto – poiché sul rigetto della prima istanza di rinnovo si sarebbe formato un giudicato cautelare, considerato che l’ordinanza cautelare di rigetto n.7/2019 del T.A.R. Molise non era stata impugnata e che, quindi, la seconda istanza non poteva considerarsi ammissibile in ragione dell’effetto decadenziale già maturato ai sensi dell’art.75 D.P.R. n.445/2000;

2. – erronea interpretazione dell’art.75 D.P.R. 445/2000 – poiché, a fini della maturazione dell’effetto decadenziale, non rileverebbe il dolo o la colpa di colui il quale abbia reso la dichiarazione mendace, così come non rileverebbe la presentazione di una seconda istanza che, se ritenuta ammissibile, costituirebbe un agevole espediente elusivo dell’effetto sanzionatorio previsto dalla norma in esame laddove già maturato, in spregio al principio di autoresponsabilità caratterizzante la semplificazione procedimentale costituita dal consentito utilizzo delle autodichiarazioni; inoltre, nessuna valutazione discrezionale contraddistinguerebbe l’effetto decadenziale di cui all’art.75 D.P.R. n. 445/2000, dovendo l’Amministrazione soltanto accertare la falsità del presupposto dichiarato per la concessione del beneficio economico anelato dall’interessato;

3. – irragionevolezza e proporzionalità dell’automaticità della decadenza dal beneficio ex art.75 D.P.R. n.445/2000 – perché la disciplina in esame costituirebbe proiezione applicativa del principio di autoresponsabilità e, come tale, non violerebbe il principio di proporzionalità.

La società appellata non si costituiva in giudizio.

Il 20 luglio 2022, l’appellante depositava una memoria conclusiva.

Con ordinanza -OMISSIS-il Collegio invitava l’appellante a dedurre in ordine alla possibile causa di inammissibilità dell’appello per erroneità della notifica.

Con successiva ordinanza -OMISSIS- il Collegio, riconoscendo la scusabilità dell’errore in cui era incorsa l’appellante, assegnava termine per rinnovare la notifica dell’appello alla controparte.

Si costituiva, quindi, la -OMISSIS- in liquidazione, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto inammissibile per tardiva notifica ed infondato nel merito.

All’udienza pubblica del 27 giugno 2023, dopo avere udito il procuratore della società appellata, il Consiglio di Stato tratteneva la causa in decisione.



DIRITTO

I. – Sull’errore scusabile in cui è incorsa l’appellante.

Deve preliminarmente procedersi all’esame della tempistica caratterizzante la notifica dell’appello.

Con l’ordinanza -OMISSIS-il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del proposto gravame, essendo stato, infatti, l’appello notificato presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. V I anziché presso quello dell’avv. G C, unica procuratrice e domiciliataria della società appellata nel giudizio di primo grado conclusosi proprio con la pronuncia della sentenza in questa sede impugnata.

Il Collegio osserva che il rimedio dell'errore scusabile va riconosciuto e concesso con estremo rigore, entro limiti ben ristretti poiché il processo amministrativo, alla stregua dei criteri desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost., è improntato al principio di perfetta simmetria delle posizioni delle parti in causa, al fine di scongiurare che la sua applicazione si risolva nella vanificazione del termine perentorio di legge per la proposizione dell'impugnazione che è posto a presidio dei valori di certezza e stabilità dell'azione amministrativa; è stato da ultimo ribadito, infatti, che l'art. 37, c.p.a., va considerato norma di stretta interpretazione e la concessione del beneficio dell'errore scusabile è un istituto eccezionale da applicarsi limitatamente alle ipotesi di: non intellegibilità delle norme di riferimento, orientamenti giurisprudenziali non univoci, attività macroscopicamente equivoche o contraddittore poste in essere dalla stessa amministrazione, caso fortuito e forza maggiore ( ex multis , cfr. Cons. Stato, sez. III, 14/1/2019, n. 345; Cons. Stato, sez. II, 15/10/2019, n. 7029; Cons. giust. amm. Sicilia, 15/12/2014, n. 665; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; Cons. Stato, sez. IV, 12.3.2009; Cons. Stato, sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4501).

Il Collegio ritiene nella circostanza sussistenti i presupposti per la rimessione in termini dell’appellante.

L’errore, infatti, in cui l’Amministrazione è incorsa è dipeso da una scelta difensiva della società appellata, avendo quest’ultima eletto domicilio presso l’avv. I V nella causa avente ad oggetto il provvedimento di reiezione n. 250 del 22 novembre 2018 riguardante il primo procedimento instaurato per il rilascio del chiesto rinnovo del patentino n. -OMISSIS- propedeutico a consentire la continuazione della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi