Articolo 1608 del Codice civile

Art. 1608.

(Garanzie per il pagamento della pigione).

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino puo' essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-07-30, n. 201300264
    Provvedimento:
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    • art. 10bis della legge n. 241 del 1990·
    • art. 11bis della L.P. 22.10.1993, n. 17·
    • art. 1, comma 1, del d.P.P. 28.9.2007, n. 52·
    • competenza degli enti locali·
    • difetto di istruttoria·
    • diniego di concessione edilizia·
    • eccesso di potere·
    • interessi pubblici·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • pianificazione urbanistica·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di trasparenza e partecipazione amministrativa·
    • produzione di energia da fonti rinnovabili·
    • regolamento di esecuzione alla legge urbanistica·
    • valutazione di impatto ambientale
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